Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Riduzione spese di rappresentanza)
A decorrere dall’anno 2011, l’amministrazione regionale, le Agenzie Regionali, gli Enti pubblici dipendenti della Regione, le società di capitali, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato partecipati a maggioranza ovvero costituiti dalla Regione Lazio e ogni altro organismo istituito dalla Regione o che, comunque, esercita funzioni e compiti da essa conferiti, non possono effettuare spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e pubblicità per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2010 per le medesime finalità.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
“Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche.
1. Alla lettera b), del comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche dopo le parole: “turistico-naturalistico” sono inserite le seguenti: “, con particolare riferimento a quelle relative ai campeggi ecocompatibili,”.
2. Alla lettera j-ter), del comma 1, dell’articolo 32 della l.r. 29/1997 e successive modifiche dopo le parole: “e turistiche” sono inserire le seguenti:
“, con particolare riferimento a quelle relative ai campeggi ecocompatibili”.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Disposizioni in materia di Protezione Civile
Al fine di migliorare la dotazione tecnica a disposizione della Provincia di Roma per l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 21 della Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 37, le risorse finanziarie di cui al capitolo E47401, sono incrementate, per le annualità 2010-2011-2012, di euro 500.000,00.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi straordinari in materia di impianti sportivi
Al fine di sostenere un piano straordinario di interventi in materia di impianti sportivi, di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15, è previsto uno stanziamento pari ad euro 1 milione sul capitolo di spesa G32501 per il triennio 2010-2012.
La Regione, all’interno del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, promuove misure atte ad incentivare l’installazione di impianti di energia rinnovabile all’interno dei diversi impianti sportivi collocati sul territorio regionale.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Modifiche alla Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34
L’articolo 7 della L. R. 34/1997 è sostituito dal seguente:
Art. 7
(Cimiteri per animali d’affezione)
1. Gli animali d’affezione possono beneficiare della sepoltura nelle aree cimiteriali, a condizione che apposito certificato medico-veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. L’istituzione di cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, previo parere delle competenti strutture delle aziende USL.
3. Oltre all’incenerimento degli animali d’affezione negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali d’affezione nel proprio terreno, previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL e solo quando sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili all’uomo e agli animali.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Norme per il contenimento delle spese relative alle attività della Giunta e del Consiglio Regionale
La Regione, in un’ottica di responsabilizzazione amministrativa, al fine di realizzare un forte contenimento delle spese non essenziali, promuove azioni positive a favore di una lotta agli sprechi attraverso la trasmissione di tutte le comunicazioni di servizio interno, della rassegna stampa e degli atti ufficiali della Giunta e del Consiglio Regionale per la sola via telematica a tutti i Consiglieri e agli Assessori regionali.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Norme per il contenimento delle spese relative ai Consiglieri e agli Assessori regionali
La Regione, in un’ottica di responsabilizzazione amministrativa, al fine di razionalizzare le spese relative ai Consiglieri e agli Assessori regionali, promuove azioni volte alla riduzione degli sprechi attraverso la riduzione del numero degli assessorati da 14 a 12.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Razionalizzazione delle spese relative alle attività di consulenza affidate dal Consiglio e dalla Giunta Regionale nonché dagli Enti Pubblici Dipendenti
La Regione, in un’ottica di responsabilizzazione amministrativa, nell’ottica della razionalizzazione delle spese, opera una riduzione pari al 30 per cento relativa alle attività di consulenza affidate dal Consiglio e dalla Giunta Regionale nonché dagli Enti Pubblici Dipendenti ed Agenzie partecipate.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Agevolazioni in favore dei lavoratori precari pendolari
Al fine di agevolare i lavoratori titolari di contratto a tempo determinato, la Regione Lazio prevede agevolazioni in termini di sconti pari al 10 per cento su abbonamenti mensili e annuali, su trasporto pubblico regionale.
Gli oneri derivanti di cui al comma 1 gravano nell’ambito dell’UPB D44.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi a favore del comparto artigiano
Al fine di rilanciare la “natalità” delle imprese artigiane e di favorirne lo sviluppo produttivo ed occupazionale, la Regione adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi strutturato secondo le linee specificate nei seguenti punti:
a) la stipulazione di una convenzione tra l’Ente Regionale e l’Unione regionale delle Camere di Commercio, di durata quinquennale, finalizzata a garantire maggiori prospettive strategiche e a rendere più organiche le iniziative promosse nel campo dell’artigianato. In particolare la convenzione si pone l’obiettivo di sostenere i processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione delle imprese artigiane, di concorrere allo sviluppo del mercato del lavoro, di sostenere i processi di ricambio generazionale, di valorizzare l’artigianato artistico e tipico;
b) la stipulazione di un Accordo Quadro Regionale tra istituti bancari e associazioni artigiane che consenta alle imprese socie di ottenere non solo finanziamenti per la liquidità aziendale, ma anche consulenza per migliorare il merito di credito e le condizioni pratiche delle banche;
c) l’emanazione di bandi a sostegno di progetti di sviluppo attraverso un uso innovativo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) la promozione e l’incentivazione della crescita dimensionale delle imprese artigiane attraverso l’adozione di misure volte a sostenere la cooperazione interaziendale, con l’obiettivo di favorire un posizionamento competitivo sul mercato;
Agli oneri connessi all’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B23, di un apposito capitolo denominato “Interventi a sostegno del comparto artigiano” con uno stanziamento per le annualità 2010-2011-2012 pari a 1 milione di euro.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Sostegno al settore delle bioscienze
La Regione, attraverso convenzioni con le università del Lazio, promuove il settore delle bioscienze ed incentiva la costituzione di nuove realtà imprenditoriali volte allo sviluppo ed alla salvaguardia delle competenze scientifiche dei ricercatori operanti in ambito regionale.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Dismissione autovetture di servizio)
E’ fatto divieto, a decorrere dall’anno 2011, per l’amministrazione regionale, le Agenzie Regionali, gli Enti pubblici dipendenti della Regione, le società di capitali, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato partecipati a maggioranza ovvero costituiti dalla Regione Lazio e ogni altro organismo istituito dalla Regione o che, comunque, esercita funzioni e compiti da essa conferiti, di stipulare contratti di compravendita o noleggio o leasing di qualsiasi durata per l’acquisto e l’esercizio di autovetture di servizio. Gli accordi e i contratti a titolo oneroso in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la compravendita, il noleggio o il leasing per l’acquisto o l’utilizzo di autovetture di cui al precedente capoverso non potranno essere rinnovati o prorogati dalle medesime amministrazioni.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Istituzione ed organizzazione del servizio di psicologia penitenziaria
Ai fini della corretta definizione del ruolo, della presenza adeguata, della continuità del rapporto di lavoro e della quantificazione della retribuzione, si provvede all’istituzione ed organizzazione di un servizio di psicologia penitenziaria.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di sanità e di politiche sociali, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 230/1999 (“Riforma della sanità penitenziaria”) e s.m.i., provvede all’istituzione ed organizzazione delle unità operative afferenti il servizio di psicologia penitenziaria.
Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB …., di un apposito capitolo di spesa denominato “Servizio di psicologia penitenziaria”, con uno stanziamento pari a euro ….
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi a sostegno dell’ambiente e dell’energia
La Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative e progetti rivolti all’incremento e alla diffusione delle cosiddette energie diversificate alternative.
Ai fini di quanto previsto al comma 1 la Regione concede finanziamenti ai comuni al fine di:
a) realizzare l’apertura di sportelli informativi comunali;
b) realizzare progetti esecutivi di informazione dei cittadini.
Per la copertura degli oneri derivanti all’attuazione del presente articolo si provvede all’istituzione nell’ambito dell’UPB E11 di un apposito capitolo denominato “Interventi urgenti per la diffusione delle energie alternative” con uno stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2010. Per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi di prevenzione e contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti
La Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell’uso delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.
A tal fine la Regione dispone contributi in favore delle associazioni presenti sul territorio che presentano progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2.
Al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione del presente articolo si provvede mediante istituzione di un capitolo di spesa nell’ambito dell’UPB H13 denominato “Contributi per la prevenzione e il contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti”.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Sostegno al reddito dei lavoratori svantaggiati
La Regione, coerentemente con quanto stabilito dalla legislazione nazionale e comunitaria, promuove interventi per ridurre i rischi di emarginazione ed esclusione sociale, favorire il perseguimento dell’obiettivo della piena occupazione, maggiore stabilità occupazionale e migliore qualità del lavoro per coloro che versano in condizioni di svantaggio lavorativo.
Ai fini del presente articolo, sono lavoratori svantaggiati coloro che:
a) sono iscritti alla gestione separata presso l’INPS, sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero sono titolari di contratti a progetto;
b) sono titolari di lavoro dipendente il cui reddito non è tale da determinare la perdita dello status di disoccupazione ai sensi degli artt. 3,4 e 5 del D.lgs 297/2002.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove sia interventi di natura finanziaria sia altre forme di intervento.
Gli interventi di natura finanziaria sono diretti a favorire, in particolare:
a) l’accesso al credito agevolato, l’acquisto o la locazione finanziaria di cespiti, attrezzature, merci, programmi informatici;
b) la realizzazione o la ristrutturazione degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) l’acquisizione dei servizi funzionali alla propria attività lavorativa, la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale indetti da enti di formazione accreditati presso la regione;
d) incentivi finalizzati a sostenere l’adesione del lavoratore di cui al comma 2 a forme di previdenza complementare;
e) incentivi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori di cui al comma 2.
Le altre forme di intervento sono dirette, in particolare a:
a) sostenere il reddito nei periodi di inattività lavorativa per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi;
b) coprire le spese relative ai versamenti volontari presso il fondo INPS di cui alla lettera a) del comma 2, per un periodo di inattività pari a 12 mesi;
c) attivare interventi mutualistici a tutela della salute;
d) erogare incentivi per la copertura dei versamenti ad un fondo di prevenzione complementare ovvero per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il lavoro prestato, dai soggetti di cui al comma 2, presso la Regione ovvero presso gli enti dipendenti regionali è utilmente valutato nelle procedure concorsuali finalizzate all’inserimento nei ruoli ai ruoli dell’Amministrazione regionale e degli enti dipendenti.
Il lavoratori di cui al comma 2, per beneficiare degli interventi di cui ai commi 4 e 5, devono:
a) essere residenti nella regione;
b) non essere titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
c) non esercitare attività libero – professionale pur essendo iscritti a collegi, ordini o alibi professionali;
d) conformarsi alle condizioni stabilite dal programma operativo di cui al comma 8;
e) partecipare ai corsi di qualificazione, riqualificazione e/o aggiornamento professionale indetti dalla regione d’intesa con le parti sociali attraverso il sistema presso la Regione.
La Giunta regionale, sentite le parti sociali e previo parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e politiche sociali, approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma operativo annuale per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5.
Il programma operativo di cui al comma 8 definisce, in particolare:
a) gli interventi da attuare nonché la natura, l’ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare agli interventi stessi;
b) i criteri e le modalità di attuazione nonché i livelli di priorità degli interventi di cui alla lettera a);
c) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
d) le forme e le modalità di controllo da parte della regione;
e) i soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera a);
f) le eventuali ed ulteriori forme di finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 11.
10. Il programma di cui al comma 8, è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) determinazione degli incentivi economici in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell’ambito del territorio d riferimento;
b) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale;
c) individuazione dei soggetti beneficiari anche attraverso la certificazione della situazione reddituale patrimoniale, avvalendosi dell’indicatore ISEE riferita all’anno precedente.
11. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti, nell’ambito dell’UPB F31 un apposito capitolo denominato “Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori precari – parte corrente” con uno stanziamento di 5.000.000,00 euro e nell’ambito dell’UPB F31 un apposito capitolo denominato “Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori precari – parte capitale” con uno stanziamento di 5.000.000,00 euro.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Strutture residenziali e semiresidenziali in prossimità di ospedali
La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione ed il ricorso alle modalità di day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematiche, in particolare di quelle della minore età, e di garantire altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione ed il finanziamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali.
Ai fini di cui al comma1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l’assessore regionale competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integratici rispetto a quelli previsti dall’articolo 11 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 41, differenziati per tipologia d’utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale.
Per le finalità di cui al presente articolo è destinata una somma pari a 200.00,00 euro per ciascuno degli anni 2010- 2011 – 2012 con la costituzione di un apposito capitolo dell’UPB H13.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Modifiche alla L.R. n. 23 del 24 agosto 2001
L’Art. 2 della L.R. n. 23 del 24 agosto 2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Fondo per combattere il fenomeno dell’usura)
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura, la cui gestione è svolta dalla Direzione regionale competente in materia di sicurezza che può avvalersi, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, dell’assistenza tecnica di soggetti giuridici partecipati dalla Regione, dotate di adeguate professionalità e competenze specifiche, e sui quali la Regione eserciti un controllo analogo”.
Dopo la lettera ci del comma 4 dell’art. 8 della L. R. 5 luglio 2001 n.15, sono inserite le seguenti:
“c bis) svolgere attività di alta consulenza e studio sulle varie forme di criminalità con specifico riguardo per quella mafiosa;
c ter) esprimere pareri sugli atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio regionale in materia di promozione della legalità e della sicurezza;
c quater9 collaborare con l’apposita struttura di coordinamento della attività di attuazione “Casa della legalità”, istituita presso il segretariato generale della Giunta Regionale che provvede sotto la propria responsabilità alla divulgazione di studi, delle indagini e delle ricerche dell’attività posta in essere dalla regione e dall’Osservatorio in tale ambito”.
3. Dopo il comma 4 ter) dell’ dell’art. 8 della L. R. 5 luglio 2001 n.15, è aggiunto il seguente:
“ 4 quater) Nell’ambito dell’osservatorio opera una segreteria scientifica della quale fanno parte componenti di cui al comma 2, lettere a), g ter) e g quater)
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura
Al fine di prevenire e combattere il fenomeno dell’usura, è ripristinato nell’ambito dell’UPB C21, a valere sul capitolo C21518, denominato “Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura – Parte Corrente” lo stanziamento di euro 450.000 per l’anno finanziario 2010 e di euro 750.000,00 per le annualità 2011-2012.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Misure per prevenire e contrastare la diffusione dell’abusivismo edilizio
La Regione pone in essere misure atte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione del fenomeno dell’abusivismo edilizio attraverso attività di monitoraggio sul territorio regionale.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede attraverso lo stanziamento, nell’ambito dell’UPB E74, nel capitolo E74507 “Fondo regionale per il monitoraggio del territorio e per le politiche di repressione dell’abusivismo (art. 11, L.R. n. 12), di euro 500.000,00 per l’anno 2010.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Modifiche alla legge regionale del 02 Maggio 1995, n. 19 Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali)
L’indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali di cui all’articolo 2 della L. R. del 02 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” è ridotta del 30 per cento.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 18/1994 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa.
2 ter. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2 bis, è assegnato ad altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda sanitaria nel rispetto della qualifica e dei requisiti professionali posseduti.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.”
Vincenzo Maruccio Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Misure per prevenire e contrastare l’insorgenza
e la diffusione dello “stalking”
La Regione pone in essere misure atte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine “stalking”.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, di apposito capitolo di spesa denominato “Interventi per contrastare il fenomeno dello stalking”, con uno stanziamento, per l’anno 2010, di euro 100.000,00.
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Modifica all’articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.
Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 17/2004 le parole: “, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente,” sono soppresse.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il regolamento 14 febbraio 2005, n. 5, relativo all’attuazione dell’articolo 7 della l.r. 17/2004, alla modifica di cui al comma 1.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi per prevenire e ridurre la mortalità neonatale.
La Regione riconosce particolare rilevanza sanitaria e sociale all’assistenza specialistica dei neonati prematuri.
Al fine di consentire il miglioramento della prevenzione delle malattie permanenti dei neonati prematuri e ridurre la mortalità neonatale, la Regione, nell’ambito di un piano di razionalizzazione dei punti nascita, programma il potenziamento delle unità di terapia intensiva neonatale nei centri in cui c’è un maggior numero di parti l’anno.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Interventi a favore dei titolari di patente di guida speciale
Al fine di garantire una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana di coloro che versano in condizioni di svantaggio, è stanziata, nell’ambito del capitolo H41519 – Contributi alla spesa per la modifica agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale (art. 27 L. 104/1992), la somma di 500.000,00 euro per le annualità 2010-2011-2012.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Interventi regionali per l’ampliamento dell’offerta formativa nella scuola primaria pubblica)
La Regione, nel rispetto delle competenze legislative previste dalla Costituzione, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 7, comma 2, lett. h) dello Statuto, prevede interventi in favore delle istituzioni scolastiche pubbliche al fine di qualificare e potenziare l’offerta formativa nella scuola primaria.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi alle istituzioni scolastiche pubbliche al fine di realizzare laboratori didattici per l’apprendimento di lingue straniere nella scuola primaria.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte delle istituzioni scolastiche.
La competente struttura regionale esercita attività di vigilanza e controllo in ordine al corretto utilizzo delle risorse attribuite.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F17, di un apposito capitolo denominato “Contributi regionali per l’ampliamento dell’offerta formativa nella scuola primaria pubblica”, con uno stanziamento pari ad euro 800.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2010-2012.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi
Emendamento alla proposta di legge n. 48 del 26 luglio 2010 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2010-2012 DELLA REGIONE LAZIO”.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Misure per incentivare il regolare smaltimento delle carcasse animali dei capi morti
La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento delle carcasse animali dei capi morti in azienda, mediante la rimozione e la distruzione delle stesse, ed impedire la diffusione nell’ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l’attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizoozie, concede agli allevatori un contributo pari al 50 per cento, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della l. 7 marzo 2003, n. 38), a copertura degli oneri relativi al costo complessivo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse.
La Giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.
Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento, nell’ambito dell’UPB B11, di 1.000.000,00 di euro per le annualità 2010-2011-2012.
Vincenzo Maruccio
Claudio Bucci
Giovanni Loreto Colagrossi
Giulia Rodano
Anna Maria Tedeschi