Il presupposto di affidare il rilancio dell’economia regionale all’incremento di volumetrie e alla serie di deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale vigenti è solo il pretesto e l’occasione per mascherare una serie di operazioni vantaggiosE soprattutto per il mercato immobiliare romano.
Le modifiche alla Legge presentate dall’Assessore alle Politiche del Territorio, si prefigurano, non come Piano Casa, ma piuttosto come meccanismi per Varianti di fatto e deroghe diffuse ai PRG ed alle previsioni dei Piani Paesistici di Tutela Ambientale, senza la previsione di una Authority di Vigilanza.
Viene colpita duramente ed in modo subdolo il sistema dell’integrità dell’agro romano ed in generale di tutte le zone agricole del Lazio ( tutelate invece dagli artt. 54 e seguenti della L.R. 38 /99 ).
Tutta l’articolazione del Capo III della Legge modificata ( art. 7 e seguenti ) tende ad una specie di deregolamentazione degli strumenti e delle leggi vigenti attraverso l’uso di Programmi integrati di riqualificazione urbana ed ambientale, finalizzati alla sostituzione ed alla delocalizzazione ( con incrementi volumetrici ultraconvenienti per i privati proponenti ) di vecchie, inutili e/o fatiscenti strutture, anche con cambio di destinazioni d’uso.
Si rileva inoltre una diffusa illegittimità sul carico urbanistico in termini di Standards che non possono essere monetizzati a danno delle realtà esistenti. ( vedi in part. Art. 3 comma 7 ). Es. Il contributo straordinario pagato in una certa zona urbana non è vincolato per essere riutilizzato per il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita del quel quartiere ( né per il reintegro degli standards insufficienti, né per le opere di urbanizzazione a rete ). Tali fondi vengono assegnati ai Consorzi di autorecupero per la definizione di quei piani di Zona ( Toponimi ecc ).
ALCUNI ELEMENTI DI DETTAGLIO
Art. 1 : Modifiche
Viene annullata la tutela e le limitazioni dell’edificazione nelle zone agricole.
Ciò contrasta con gli indirizzi della Legge Regionale 38/99 “ Norme sul governo del territorio” art. 54-55-56-57-58, derogando le modalità e i criteri di intervento.
Es. La possibilità di demolire e ricostruire strutture esistenti in zona agricola, comporta la possibilità di conteggiare come cubatura trasformabile non solo quella dei vecchi casali fatiscenti ed abbandonati, ma anche quella delle loro pertinenze ( stalle, fienili, silos, tettoie ecc.. ). Inoltre questa operazione di rimodulazione volumetrica, oltre ad incrementi ulteriori di cubatura, consente il cambio di destinazione d’uso. Le nuove strutture potranno essere adibite a centri polivalenti ( es agriturismo, centri sportivi ecc)
Con la successiva necessità di dotazione di opere di urbanizzazione ( collegamenti viari e servizi, opere di urbanizzazione a rete ecc ) che determinano un incremento massimo delle rendite fondiarie non solo dei terreni interessati direttamente dalle trasformazioni attuate, ma anche di tutte le aree circostanti.
Art. 2 : Ambito di applicazione della Legge
L’art. è evidentemente incoerente, perché mentre al comma 2, elenca gli interventi da escludere dalle previsioni dei benefici di trasformazione ed aumenti gratuiti di cubatura, li riconsente di fatto con l’inserimento di deroghe diffuse.
Es. comma b ) : nelle zone territoriali omogenee “ E ” ( leggasi in tutte le Zone Agricole dei PRG, a norma del D.M. 1444/68 ) oltre a rendere possibile gli interventi sui casali e complessi rurali vincolati dal PTPR ( il PTPR ha tutelato Fabbricati ed architetture tipiche e rappresentative dei valori storici e culturali del paesaggio ), la Legge conclude : “ … salvo nulla osta degli enti preposti alla tutela”.
In tal modo si lascia ampio margine discrezionale e di possibili pressioni clientelari di interpretazione sulla ammissibilità dei singoli interventi proposti dai privati.
comma e): si è cancellato l’intero articolo di tutela previsto a norma dell’art. 142
del Decreto 42 /2004 : Aree tutelate per legge ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ecc ), nonché in deroga alla Legge Regionale n 24 del 98 ( Pianificazione paesistica ecc ) ; precisamente :
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
Il comma e) è stato sostituito con un artifizio giuridico con il quale si dispone che in tutte le zone sottoposte a vincolo paesaggistico ( P.T.P.R. in vigore nella Regione in quanto adottato dal Consiglio regionale nel 2007 ) si rendono possibili tutti gli interventi tramite alla dicitura finale “ … salvo per gli interventi autorizzabili con specifico nulla osta da parte della competente soprintendenza …”
Art. 3 ) l’inserimento in sostituzione di altri articoli volti alla tutela antisimica, dispone ora che gli interventi di ampliamento sui vecchi edifici esistenti non rendano obbligatori lavori di sistemazione antisimica dell’intero edificio, ma solo interventi di “ miglioramento sismico “.
Tale disposizione, oltre a rendere assai labile il giudizio sulla sicurezza sismica dell’intero edificio a seguito delle operazioni di ampliamento e modificazione, risulta in contrasto con quanto previsto dalle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni ( D.M. 14/1/2008) considerate per l’approvazione dei progetti da parte degli Uffici del Genio Civile.
Art. 4) Incentivi per la sostituzione edilizia…
Gli incrementi volumetrici sono possibili se si destinano le nuove cubature almeno per il 75 % ad abitazioni.
Questa norma rende possibile la trasformazione di vecchie cubature fittizie ( capannoni abbandonati ) in residenze con aumento dei pesi urbanistici ed il carico sui servizi esistenti e sui trasporti nelle zone che invece restano dimensionalmente uguali. ( opere di urbanizzazione a rete : fogne, acqua ecc; ed opere di urbanizzazione secondaria come asili nido, scuole ecc..).
Art. 9 in sostituzione del vecchio art 7.
Prevede la possibile traslazione dei volumi degli edifici demoliti con incrementi notevoli.
Il comma 8 è particolarmente indicativo. Nei citati territori costieri compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, possono essere l’occasione per operazioni di ingenti trasformazioni con aumenti di cubatura pari al doppio di quella esistente.
Es. La possibilità di costruire all’interno di tale fascia di rispetto ambientale è stabilita dal Decreto 42 / 04, previa autorizzazione paesaggistica e secondo iter e procedure tecnico amministrative a carico della Regione. E’ possibile solo naturalmente nelle zone interne ai perimetri urbani ( es Zone B di Completamento edilizio dei PRG ) e non in quelle esterne ( Zone rurali ). Quindi non si tratta di Zone a speciale vincolo oppure vincolate a prescindere o in astratto.
Il Programma integrato che la Legge propone non risolve quindi alcun problema paesaggistico o ambientale.
Anzi li aggrava tutti, consentendo il raddoppio delle cubature in nuove aree che sarebbero negoziate per compensazione oppure che sarebbero trasformate nelle destinazioni d’uso originarie ( es da Zone Agricole vincolate a Zone edificabili della tipologia delle Zone B ad altissima concentrazione di indici di edificabilità fondiaria ).
Nelle nuove zone così trasformate il carico dei nuovi servizi oppure l’adeguamento delle opere di urbanizzazione a carico della pubblica amministrazione rende evidente la distanza tra il vantaggio dovuto al profitto immobiliare ( + 100 % della cubatura ) ed il peso gravante sui bilanci pubblici.
(22 OTTOBRE 2010)