Claudio Bucci

Claudio Bucci_Italia dei Valori_ Lazio


“PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE. DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL LAZIO”
acquaQuesta è la proposta di legge che avrei presentato in questi giorni al Consiglio Regionale del Lazio.

Credo che la battaglia a questo punto vada COMBATTUTA A LIVELLO NAZIONALE, attraverso una grande petizione. Vi riporto la proposta che a questo punto va ampliata, e chiedo un contributo a tutti voi.

Articolo 1

Finalità
1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale.
2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.


Articolo 2
Principi generali
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
3. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.
4. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall’autorità competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.


Articolo 3
Principi relativi alla tutela e alla pianificazione
1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale del Lazio individua per decreto l’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
a) il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su “informazione e consultazione pubblica”.
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 2 e 3, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE, fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento.
7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:
- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- l’uso corretto e razionale delle acque;
- l’uso corretto e razionale del territorio.
10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
11. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nella presente legge.


Articolo 4
Principi relativi alla gestione del servizio idrico
1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e/o specifica e meccanismi tariffari.

Articolo 5
Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato.
2. Le dighe, gli impianti, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti o società di diritto pubblico o interamente partecipate da enti pubblici.


Articolo 6
Istituzione Autorità di Vigilanza e Controllo
1. E istituita una Autorità di vigilanza e di controllo di Gestione dell’Ente Laziale per il Governo delle Acque con funzioni propositive, consultive di controllo e di interdizione.
2. Di tale Autorità fanno parte, a titolo gratuito, le rappresentanze dei Comuni e delle Province regionali, dei dipartimenti Universitari designati dai Rettorati Regionali per le discipline di interesse idrogeologico, agricolo, forestale, faunistico, energetico, ingegneristico; delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle Associazioni dei consumatori, delle Associazioni ambientaliste, del Forum regionale dei Movimenti per l’Acqua.
Articolo 7
Istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di attuare i processi per la trasformazione delle gestioni esistenti, è istituito il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari, emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di finanziamento e di accesso al Fondo.

Articolo 8
Finanziamento del servizio idrico integrato
1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso una tariffa regionale e con altre risorse specifiche Regionali.
2. Con apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo Regionale definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua, nel rispetto di quanto contenuto nella presente legge.

Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri conseguenti l’attuazione della presenta legge, quantificati per l’anno… in euro…,si provvede attraverso gi stanziamenti previsti nell’ UPB….

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Posted by admin On novembre - 16 - 2009 Ambiente News
Questa è la proposta di legge che avrei presentato in questi giorni al Consiglio Regionale del Lazio.

Credo che la battaglia a questo punto vada COMBATTUTA A LIVELLO NAZIONALE, attraverso una grande petizione. Vi riporto la proposta che a questo punto va ampliata, e chiedo un contributo a tutti voi.

Articolo 1

Finalità
1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale.
2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.


Articolo 2
Principi generali
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
3. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.
4. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall’autorità competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.


Articolo 3
Principi relativi alla tutela e alla pianificazione
1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale del Lazio individua per decreto l’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
a) il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su “informazione e consultazione pubblica”.
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 2 e 3, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE, fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento.
7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:
- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- l’uso corretto e razionale delle acque;
- l’uso corretto e razionale del territorio.
10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
11. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nella presente legge.


Articolo 4
Principi relativi alla gestione del servizio idrico
1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e/o specifica e meccanismi tariffari.

Articolo 5
Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato.
2. Le dighe, gli impianti, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti o società di diritto pubblico o interamente partecipate da enti pubblici.


Articolo 6
Istituzione Autorità di Vigilanza e Controllo
1. E istituita una Autorità di vigilanza e di controllo di Gestione dell’Ente Laziale per il Governo delle Acque con funzioni propositive, consultive di controllo e di interdizione.
2. Di tale Autorità fanno parte, a titolo gratuito, le rappresentanze dei Comuni e delle Province regionali, dei dipartimenti Universitari designati dai Rettorati Regionali per le discipline di interesse idrogeologico, agricolo, forestale, faunistico, energetico, ingegneristico; delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle Associazioni dei consumatori, delle Associazioni ambientaliste, del Forum regionale dei Movimenti per l’Acqua.
Articolo 7
Istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di attuare i processi per la trasformazione delle gestioni esistenti, è istituito il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari, emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di finanziamento e di accesso al Fondo.

Articolo 8
Finanziamento del servizio idrico integrato
1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso una tariffa regionale e con altre risorse specifiche Regionali.
2. Con apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo Regionale definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua, nel rispetto di quanto contenuto nella presente legge.

Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri conseguenti l’attuazione della presenta legge, quantificati per l’anno… in euro…,si provvede attraverso gi stanziamenti previsti nell’ UPB….

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Posted by admin On novembre - 10 - 2009 News

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